DGR n. 1138 del 30/09/2019– D.D. n. 120 del 22.04.2020 Delibera Comitato dei Sindaci n. 8 del 15.10.2020
OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso Pubblico, in applicazione della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1138 del 30/09/2019 è volto ad individuare n. 40 aventi diritto all’Assegno di Cura tra le persone ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.
L’assegno di cura è un aiuto economico temporaneo a sostegno del lavoro di cura svolto dalle famiglie o da assistenti familiari che mira ad assicurare un’adeguata assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali.
DEFINIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI
L’intervento è finanziato dalle risorse a valere sul Fondo Nazionale non Autosufficienza 2019 (quota Stato e quota Regione) assegnate all’ATS 3.
Il Comitato dei Sindaci definisce annualmente l’entità delle risorse di cui al precedente comma in favore degli anziani non autosufficienti per rafforzare gli interventi socio assistenziali volti a garantire l’autonomia e la permanenza a domicilio e per offrire un adeguato sostegno alle famiglie.
DESTINATARI
Sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 (Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico, Frontone, Serra S. Abbondio) le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari (DGR n. 118/2009) in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni.
REQUISITI DI ACCESSO
La persona anziana assistita deve:
- avere compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico;
- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale lacertificazione di invalidità anche per il caso di cecità) e aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento (non sono ammesse a contributo le domande per persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento); vige in ogni caso, l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura. Si specifica che, se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. copia del provvedimento del giudice, oppure copia di successiva comunicazione dell’INPS da cui si evince il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento).
- essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 3 “Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio” (non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali – es. Residenze Protette di cui alla l.r. 20/2002, RSA di cui alla l.R. 20/2000); in caso di residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 ma domiciliati fuori dal territorio dell’ATS 3 l’assegno di cura vale solo nel caso di Comuni confinanti con il territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 3;
- ricevere adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nell’ambito di un programma (PAI) predisposto dal Servizio Sociale in accordo con l’UVI, per i casi di particolare gravità.
Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di un assistente familiare, lo stesso deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro ed è tenuto ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito presso il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (CIOF) DGR n.118 del 02-02-2009. L’iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio. Sarà cura del richiedente l’assegno di cura accertare l’avvenuta iscrizione dell’Assistente Familiare presso il suddetto elenco.ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICOL’entità dell’assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni o scorrimenti. Non costituisce vitalizio ma supporto personalizzato nell’ambito del PAI. Al termine dei 12 mesi, a seguito della presentazione di una nuova domanda, la graduatoria d’Ambito verrà ricostituita.Il diritto a percepire l’assegno mensile decorre dalla data indicata nel PAI.
Ai beneficiari subentrati di diritto all’assegno di cura a seguito di scorrimento, il beneficio economico verrà riconosciuto dalla data di sottoscrizione del Patto per l’Assistenza; l’importo corrisposto può essere anche retroattivo, purché sia verificata l’assenza di eventuali incompatibilità.MODALITÀ DI ACCESSOPer accedere all’assegno di cura è necessario presentare domanda redatta esclusivamente su apposito modello, predisposto dall’ATS 3.LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE, PENA ESCLUSIONE, DAL 01/11/2020 FINO ALLE ORE 13:00 DEL 30/11/2020Le domande dovranno ESSERE RECAPITATE ESCLUSIVAMENTE presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana del Catria e del Nerone in via Lapis n. 8 – 61043 Cagli (PU) attraverso le seguenti modalità:
- consegna a mano presso gli uffici dell’Unione Montana del Catria e del Nerone, via Lapis n. 8 – 61043 Cagli (PU), previo appuntamento telefonico al numero 0721781088.
Farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio protocollo; - spedita a mezzo di raccomandata a.r. inviata all’indirizzo “Unione Montana del Catria e del Nerone, via Lapis n. 8 – 61043 Cagli (PU)
Farà fede il timbro di spedizione dell’Ufficio Postale); - attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli all’indirizzo cm.cagli@emarche.it
Farà fede la data di invio - tramite gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di Residenza appartenenti all’Unione Montana del Catria e del Nerone – ATS 3.
Farà comunque fede la data del protocollo di consegna all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana del Catria e del Nerone.
Le domande pervenute dopo il termine e con modalità diverse da quelle sopra indicate non verranno prese in considerazione. L’Ambito Territoriale Sociale n.3 non si assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda per accedere all’assegno di cura deve essere redatta su apposita modulistica, sottoscritta e deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione, pena di esclusione:
- certificazione di riconoscimento dell’invalidità civile al 100% con accompagnamento o del verbale di assistenza personale continuativa erogata dall’INAIL;
- attestazione I.S.E.E. Ordinario completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica – in corso di validità del nucleo familiare residente con il beneficiario (come risultante dallo stato di famiglia del Comune di appartenenza), ovvero la ricevuta attestante la presentazione della DSU qualora l’ISEE non sia disponibile entro i termini di scadenza del bando. Nel caso di presentazione della sola DSU, il richiedente dovrà far pervenire all’Ambito Territoriale Sociale n. 3 idonea attestazione ISEE entro e non oltre 3 giorni dal rilascio da parte dell’INPS;
- copia di un valido documento di identità del richiedente e qualora questo non coincida con il destinatario dell’assegno di cura copia del documento di quest’ultimo;
- modulo Allegato A1 o A2 “Modalità di pagamento” debitamente compilato accompagnato, se pertinente, da fotocopia del codice IBAN. Si precisa che non sarà possibile procedere con l’erogazione del contributo ai soggetti titolari di conto corrente postale associato a libretto.Qualora l’intervento assistenziale sia gestito da assistenti domiciliari privati allegare anche:
- copia del regolare contratto individuale di lavoro dell’assistente familiare/colf unitamente acopia dell’ultimo versamento all’INPS.
- copia del documento di identità dell’assistente familiare;
- Allegato B – Dichiarazione di iscrizione al registro assistenti familiari presso il Centro perl’impiegoOltre all’anziano stesso possono presentare domanda di accesso all’assegno di cura:
– i familiari o soggetti delegati;
– il soggetto incaricato della tutela dell’anziano (amministratore di sostegno, tutore) in caso di
incapacità temporanea o permanente (allegare nomina del Tribunale);
N.B. la dichiarazione ISEE, allegata alla domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli come da vigente normativa.
INCOMPATIBILITA’
L’Assegno di cura è incompatibile:
- – con il servizio SADIS;
- – con l’intervento Home Care Premium (HCP);
- – con l’intervento relativo alla “Disabilità gravissima”;Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali ex L.R. 20/2002 e l.r.20/2000 (es. residenze protette, RSA).
In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di n° 1 (uno) assegno. In questo caso l’assegnazione avverrà con valutazione prioritaria del soggetto avente età maggiore; a parità di età si terrà in considerazione la valutazione dell’Assistente Sociale di ATS 3 in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.
Gli anziani non autosufficienti beneficiari del servizio SADIS e HCP possono presentare domanda per l’accesso alla graduatoria dei destinatari dell’assegno di cura, ferma restando la non cumulabilità degli interventi. Qualora successivamente all’approvazione della graduatoria rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio decorrerà dal momento della stipula del Patto conseguente alla rinuncia espressa del servizio incompatibile entro 30 giorni dal momento della notifica di accesso alla graduatoria inviata da questo Ente.
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELL’ASSEGNO
L’assegno di cura si interrompe nei seguenti casi:
- – inserimento in maniera permanente del beneficiario presso una struttura residenziale;
- – accesso del beneficiario al servizio SADIS o Home Care Premium;
- – venir meno delle condizioni previste dal P.A.I. e del Patto per l’Assistenza;
- – venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall’intervento;
- – rinuncia scritta del beneficiario;
- – decesso del beneficiario.
- – irreperibilità del beneficiario: in caso di irreperibilità dell’interessato e del richiedente pressogli indirizzi indicati nella domanda l’ATS 3 invierà agli interessati una raccomandata A/R con la quale comunicherà che, trascorsi giorni 10 (dieci) dal ricevimento della stessa senza che pervenga dagli stessi risposta per indicare le modalità che rendano possibile l’effettuazione della visita domiciliare, il richiedente verrà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. La lettera dell’ATS 3 interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento.L’Assegno di cura si sospende in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture residenziali o ospedaliere per periodi superiori a 30 e fino ad un massimo di 120 giorni dopodiché è prevista la revoca del beneficio e la non erogazione dell’importo relativo ai mesi di ricovero.
Il beneficiario o chi per lui, dovrà avvisare tempestivamente (entro massimo 15 giorni) l’ATS 3 se si verificheranno i seguenti casi:
- – ricovero in struttura residenziale o ospedaliera
- – decesso del beneficiario
- – il cambiamento di indirizzo di residenza o domicilio
- – il cambiamento della persona di riferimento
- – il cambiamento dell’assistente familiare
- – ogni variazione delle modalità di riscossione dell’assegno di cura.MOTIVI DI ESCLUSIONE
- – La domanda non è pervenuta entro i termini e i modi indicati nelle “modalità di accesso”;
- – La domanda presentata non contiene tutti i documenti richiesti e non si è stati in grado diintegrarli entro i termini dettati dall’Ente;
- – I requisiti richiesti non sono posseduti al momento della domanda;
– Il nucleo di riferimento per la DSU ai fini dell’ISEE non coincide con la situazioneanagrafica che si evince dallo stato di famiglia.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIIl Titolare del trattamento è l’Unione Montana del Catria e Nerone.
Il responsabile della protezione dei dati personali dell’Unione Montana del Catria e Nerone è l’Avv.Giuseppe Giangiacomo (giuseppegiangiacomo@gmail.com).
I dati personali saranno trattati per le finalità istituzionali connesse al conferimento di assegni di cura, di cui alla D.G.R.M. 1138/2019, rivolti ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte dei familiari, anche non conviventi, o da parte di assistente domiciliare privata in possesso di regolare contratto di lavoro. I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse al procedimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire i dati preclude l’accoglimento della domanda.
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett.. e) Regolamento UE 2016/679). I dati appartenenti a categorie particolari (es. dati relativi allo stato di salute) sono trattati per motivi di interesse pubblico rilevante (artt. 9 par. 2 lett. g) Regolamento UE 2016/679 e art. 2 -sexies co.2 lett. s) d.lgs. 196/03). Normativa di riferimento: L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”- L.R. 32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia” Delibera Giunta Regione Marche n° 1138/2019
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate, nel rispetto di minimizzazione dei dati, unicamente per il servizio/intervento richiesto. Vengono quindi adottate tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione.
Per il perseguimento delle suddette finalità di trattamento i dati saranno trattati dai soggetti espressamente autorizzati dal titolare del trattamento. In particolare sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, per esigenze organizzative, ai Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale Sociale 3 che ricevono ed istruiscono le istanze.
Laddove si configurino comunicazioni obbligatorie di dati personali o le stesse siano necessarie in conseguenza della istanza o del servizio richiesto dal cittadino, i dati trattati potranno essere oggetto di comunicazione o trasferimento agli altri enti pubblici rispettando gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
In particolare i dati possono essere comunicati alla Regione Marche ed eventualmente all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo.
I dati verranno comunicati all’istituto di credito per l’emissione dell’eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi.
Per il perseguimento delle suddette finalità di trattamento il titolare del trattamento potrebbe avvalersi di soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679.
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
I dati saranno conservati per tutto il periodo necessario all’espletamento delle funzioni istituzionali relative al presente procedimento e successivamente saranno conservati nel rispetto delle previsioni di legge in materia.
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. Per tali motivi, è possibile rivolgersi al Titolare (cm.cagli@provincia.ps.it), oppure al Responsabile ella protezione dei dati (DPO-RPD) al seguente indirizzo mail: giuseppegiangiacomo@gmail.com. L’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo italiana, Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la Privacy) con sede in ROMA, Piazza di Monte Citorio n.121, CAP 00186.
MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ASSEGNO DI CURA
L’ATS 3 procede con la formazione di un’unica graduatoria di Ambito, stilata secondo l’ordine crescente del valore ISEE e in caso di parità la maggiore età. Tale graduatoria non dà immediato accesso al contributo ma alla presa in carico della situazione da parte dell’assistente sociale dell’ATS 3.
L’assistente sociale, verifica, tramite visita domiciliare e/o colloquio telefonico valutativo, se vi siano le condizioni di accesso all’assegno quindi procede alla stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).
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L’iter si conclude con la sottoscrizione del Patto per l’Assistenza Domiciliare tra il Coordinatore di ATS 3 e il beneficiario o richiedente.
Stante il perdurare dell’emergenza COVID, in via eccezionale, si procederà nei seguenti modi:
- per gli utenti già beneficiari dell’assegno di cura della precedente annualità si effettuerà un colloquio valutativo telefonico in sostituzione della visita domiciliare.
- per i nuovi beneficiari si seguirà l’iter classico, che prevede la visita domiciliare; qualora le condizioni emergenziali non lo permettano si procederà mediante colloquio valutativo telefonico.Al momento dell’approvazione della graduatoria verranno verificate d’ufficio tutte le autocertificazioni relative allo stato di famiglia presentate con la domanda d’accesso e bimestralmente, prima dell’erogazione del contributo, l’esistenza in vita dei beneficiari.
La posizione in graduatoria del richiedente potrà essere aggiornata sulla base delle variazioni intervenute nel periodo ovvero per la decadenza del diritto al beneficio.La comunicazione dell’approvazione della graduatoria avrà luogo attraverso la pubblicazione nel sito dell’ATS 3 (www.socialecatrianerone.it), redatto secondo modalità idonee a preservare il diritto alla riservatezza dei richiedenti. I diretti interessati potranno comunque consultare la propria posizione presso gli uffici dell’ATS 3.L’erogazione dell’assegno di cura annualità 2021 sarà disposta di norma, ogni quattro mesi, a partire dal mese di gennaio 2021. Nel caso di decesso/rinuncia, il pagamento dell’assegno verrà corrisposto fino al giorno in cui l’anziano resterà incluso nella graduatoria.Per informazioni, modulistica e supporto alla presentazione delle domande è possibile rivolgersi:
– all’Ambito Territoriale Sociale n° 3, Via Lapis n. 10, 61043 Cagli
Assistente Sociale Mara Pecorelli nelle giornate di martedì e giovedì dalle 09:00 alle 13:00 e venerdì dalle 09:00 alle 12:00 previo appuntamento telefonico (Tel. 0721 1868063)
– agli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio
Cagli, 28/10/2020